INTERVENTI DI AIUTO A FAMIGLIE E IMPRESE DANNEGGIATE DAGLI EVENTI METEOROLOGICI ECCEZIONALI VERIFICATISI A PARTIRE DAL 15 SETTEMBRE 2022 IN PARTE DEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI ANCONA E PESARO-URBINO ED ESTESIONE DEGLI EFFETTI AL TERRITORIO DEI COMUNI

21 novembre 2022

 

Come previsto da Ordinanza n. 922 del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 17 settembre 2022, Crédit Agricole Italia offre la possibilità di attivare la sospensione delle rate dei mutui e dei leasing immobiliari per agevolare le famiglie e le imprese danneggiate dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 in parte del territorio delle province di Ancona e Pesaro-Urbino ed estensione degli effetti al territorio dei comuni ricadenti nella parte settentrionale della provincia di Macerata, limitrofi alla provincia di Ancora.

Con la presentazione di un’autocertificazione del danno subito, i titolari di mutui chirografari e ipotecari e di leasing immobiliari relativi agli edifici sgomberati, come anche i titolari di attività commerciale e economica svolte in questi edifici, possono richiedere la sospensione delle rate/canoni (dei relativi mutui chirografari/ipotecari e leasing immobiliari), con la possibilità di optare tra le seguenti due modalità di sospensione, in base alle proprie necessità:

  • sospensione dell’intera rata: per un massimo di 12 mesi il mutuatario / locatario non dovrà versare le rate previste dal piano di ammortamento originario. Gli interessi maturati durante il periodo di sospensione saranno rimborsati al termine del periodo e ripartiti sull’intera durata residua del mutuo / leasing immobiliare. Durante il periodo di sospensione il debito in linea capitale rimarrà invariato per consentire il recupero della quota capitale sospesa, la durata del finanziamento aumenterà in proporzione al numero di rate sospese. Per i mutui a tasso variabile e rata costante, nel caso in cui abbiano raggiunto la durata massima prevista per effetto dell’aumento dei tassi, il capitale non rimborsato per effetto della sospensione sarà recuperato sull’ultima rata.
  • sospensione della sola quota capitale: per un massimo di 12 mesi il mutuatario / locatario verserà rate di soli interessi, calcolati sul debito residuo e applicando il tasso previsto in contratto. Il debito residuo resterà invariato per tutto il periodo di sospensione. Durante il periodo di sospensione il debito in linea capitale rimarrà invariato e per consentire il recupero della quota capitale sospesa, la durata del finanziamento aumenterà in proporzione al numero di rate sospese. Per i mutui a tasso variabile e rata costante, nel caso in cui abbiano raggiunto la durata massima prevista per effetto dell’aumento dei tassi, il capitale non rimborsato per effetto della sospensione sarà recuperato sull’ultima rata. Al termine del periodo di sospensione, il mutuatario / locatario riprenderà a rimborsare le rate previste dal piano di ammortamento.

In entrambe le scelte, durante il periodo di sospensione gli interessi sul capitale continueranno a maturare in base al tasso indicato in contratto con le modalità previste, mentre la durata del finanziamento sarà prolungata di un numero di mesi pari alla durata di sospensione.

Restano ferme e valide le clausole di risoluzione previste dal contratto di mutuo / leasing immobiliare.

LA SOSPENSIONE DELLE RATE POTRÀ ESSERE RICHIESTA ENTRO IL 19 OTTOBRE 2023.

IL NOSTRO PERSONALE RIMANE A COMPLETA DISPOSIZIONE PER OGNI CHIARIMENTO.

 

Esemplificazione degli effetti della sospensione