Direttiva MiFID

Cos'è MiFID

A partire dal 3 gennaio 2018 è entrata in vigore la direttiva 65/2014, o MiFID II - acronimo di Markets in Financial Instruments Directive.

La direttiva, che rivede la precedente normativa sul tema (MiFID 1) ha lo scopo di omogeneizzare pratiche e regole adottate dai 27 paesi membri nella prestazione dei servizi di investimento e nella gestione del risparmio.

Composta da 97 articoli, MiFID II si articola in due principali ambiti:

  1. misure in ambito “Investor Protection”, rivolte agli intermediari (Produttori e Distributori) e finalizzate ad incrementare la tutela degli investitori nell'erogazione dei servizi d'investimento.
  2. misure in ambito “Mercati”, rivolte ad intermediari finanziari e mercati, finalizzate ad incrementare la trasparenza, migliorare la qualità di esecuzione e garantire un equo, corretto e stabile funzionamento dei mercati.
 

UNA MAGGIORE PROTEZIONE PER GLI INVESTITORI

Nell’ambito della Tutela dell’investitore, MiFID II rafforza i presidi in tema di “trasparenza” (ex-ante e ex-post) e di “regole di comportamento” da parte dell’intermediario e introduce nuove regole nella relazione con il cliente. In particolare:

  • l’ampliamento degli obblighi di comunicazione sui costi e oneri connessi a prodotti finanziari e alla prestazione dei servizi di investimento sia in fase precontrattuale (ad esempio prima di sottoscrivere un prodotto finanziario) sia attraverso un’apposita informativa annuale, che sarà inviata al cliente o resa disponibile anche tramite la piattaforma on line Nowbanking;
  • l’obbligo di identificare la categoria di clienti a cui offrire un prodotto finanziario; ad esempio i prodotti caratterizzati da una maggiore complessità finanziaria dovranno essere destinati solo a clienti con un’elevata conoscenza ed esperienza in materia di investimenti;
  • l’obbligo di garantire che il personale che offre un servizio di consulenza o fornisce informazioni al cliente in merito a un prodotto finanziario possieda competenze ed esperienza adeguate;
  • il rafforzamento della gestione dei conflitti di interesse che potrebbero insorgere nello svolgimento dei servizi di investimento, nonché degli incentivi percepiti dalla Banca che saranno ammissibili solo in presenza di un incremento della qualità del servizio offerto;
  • l’introduzione dell’obbligo di comunicare, per il servizio di consulenza in materia di investimenti, la tipologia del servizio prestato (su base indipendente o non indipendente), la presenza o meno di una valutazione periodica dell’adeguatezza dei suoi investimenti nonché le motivazioni per cui una proposta di investimento è considerata adeguata ai suoi bisogni;
  • l’obbligo di detenere registrazioni per tutti i servizi di investimento prestati al fine di consentire all’Autorità di Vigilanza di verificare il rispetto degli obblighi normativi.
 

NUOVI CONTRATTI SUI SERVIZI DI INVESTIMENTO E TRASPARENZA

In relazione alle novità sopra introdotte Crédit Agricole Italia ha elaborato nuovi testi contrattuali che regolano la prestazione dei servizi di investimento.

In particolare sono stati predisposti i seguenti nuovi contratti:

  • Contratto per la negoziazione, il collocamento, la distribuzione, la ricezione e la trasmissione di ordini su strumenti finanziari e prodotti finanziari e di investimento assicurativi, per la prestazione della consulenza di base.
  • Contratto per la prestazione del servizio di gestione patrimoniale.
  • Contratto Derivati OTC.

Di seguito, è possibile consultare la versione integrale del “Contratto per il collocamento, la distribuzione, la ricezione e la trasmissione di ordini su strumenti finanziari e prodotti finanziari e di investimento assicurativi, per la prestazione della consulenza di base”:

Per garantire informazioni corrette, chiare e non fuorvianti, la Banca offre la massima trasparenza per:

  • assicurare il trattamento di ordini alle migliori condizioni del mercato secondo quanto stabilito dalla Policy in materia di misure e strategia di esecuzione ordini  
  • rendere note tutte le possibili situazioni di conflitto di interessi della Banca nell’eseguire l'operazione e la politica interna di gestione degli incentivi  percepiti con il solo fine di accrescere la qualità del servizio offerto alla cliente attraverso una Policy per la  gestione dei conflitti di interessi e degli incentivi nell’ambito della prestazione dei servizi di investimento​ 
  • evidenziare gli indirizzi in tema di modalità di registrazione e gestione delle conversazioni telefoniche e comunicazioni elettroniche e la modalità e principi per la verbalizzazione degli incontri frontali secondo quanto disciplinato dalla Policy di «Record Keeping» del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia 

​​Con il nostro Gruppo PUOI quindi operare con la massima consapevolezza e tutela, secondo quanto previsto dalle disposizioni regolamentari.

 

REPORT DI BEST EXECUTION

NEGOZIAZIONE TITOLO CRÉDIT AGRICOLE FRIULADRIA

ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ DELLE AZIONI EMESSE DA CRÉDIT AGRICOLE FRIULADRIA S.P.A.

Rinnovo attività di sostegno della liquidità delle Azioni emesse da Crédit Agricole FriulAdria S.p.A

Report interventi liquidity provider Crédit Agricole FriulAdria: 25 aprile 2021 - 24 giugno 2021

Report interventi liquidity provider Crédit Agricole FriulAdria: 25 febbraio 2021 - 24 aprile 2021

 

Report interventi liquidity provider Crédit Agricole FriulAdria:  25 dicembre 2020 -  24 febbraio 2021

 

Report interventi liquidity provider Crédit Agricole FriulAdria: 25 ottobre 2020 - 24 dicembre 2020

 

Report interventi liquidity provider Crédit Agricole FriulAdria: 25 dicembre 2018 - 24 febbraio 2019

 

Report interventi liquidity provider Crédit Agricole FriulAdria: 25 febbraio 2019 - 18 aprile 2019

 

Report interventi liquidity provider Crédit Agricole FriulAdria: 26 aprile 2019 - 21 giugno 2019 

 

Report interventi liquidity provider Crédit Agricole FriulAdria: 28 giugno 2019 - 23 agosto 2019  

 

Report interventi liquidity provider Crédit Agricole FriulAdria: 30 agosto 2019 - 18 ottobre 2019

 

Report interventi liquidity provider Crédit Agricole FriulAdria:  25 ottobre 2019 - 20 dicembre 2019

 

Report interventi liquidity provider Crédit Agricole FriulAdria: 27 dicembre 2019 - 21 febbraio 2020

 

Report interventi liquidity provider Crédit Agricole FriulAdria: 28 febbraio 2020 - 19 giugno 2020

 

Report interventi liquidity provider Crédit Agricole FriulAdria: 26 giugno 2020 - 21 agosto 2020

 

Report interventi liquidity provider Crédit Agricole FriulAdria: 25 agosto 2020 - 24 ottobre 2020 

 

Informativa su operatività sotto supervisione

Contesto normativo di riferimento

La Direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (cd MiFID II), recepita in Italia con le modifiche al Decreto Legislativo 24.2.1998, n. 58 (Testo Unico Finanziario) e con i relativi Regolamenti attuativi, intende garantire una maggiore tutela degli investitori e un innalzamento del livello di qualificazione del personale a diretto contatto con la clientela che fornisce informazioni riguardanti strumenti finanziari, servizi di investimento o accessori, e/o presta il servizio di consulenza in materia di investimenti.
In particolare, il Regolamento Intermediari 20307/2018 adottato dalla Consob, ha stabilito dei requisiti minimi di competenze e conoscenze che il personale degli intermediari deve possedere per fornire informazioni o prestare la consulenza.
È stata altresì disciplinata la modalità di prestazione della consulenza e di fornitura di informazioni “sotto supervisione” da parte del personale che non abbia ancora completato il richiesto percorso professionale.
Al riguardo gli intermediari dovranno assicurare che il personale sotto supervisione possa operare con la supervisione di un altro membro del personale che si assuma la responsabilità dell’attività svolta.
Il personale addetto alla supervisione dovrà possedere le conoscenze, le competenze, le abilità e le risorse necessarie per fungere da supervisore competente.

Identificazione e attività del Supervisore in Crédit Agricole Italia

Identificazione del supervisore

Il personale privo dei requisiti di conoscenza ed esperienza può operare unicamente sotto la supervisione di un altro membro del personale del Gruppo che abbia la qualifica di “consulente”.
La figura del “supervisore” viene individuata, sulla base del modello organizzativo nel superiore gerarchico, in via generale, nella figura del Titolare di Filiale ed è individuato per ogni canale commerciale. La modalità di individuazione del supervisore è automatica ed è pertanto determinata congiuntamente dal possesso dei requisiti di esperienza e competenza valevoli per la supervisione e dal ruolo aziendale assunto dal personale. È stata inoltre prevista la figura del “supervisore di II livello” deputato a fornire supporto ai membri del personale sotto supervisione in caso di indisponibilità del supervisore.

Attività e responsabilità del supervisore

Il supervisore esercita l’attività di supervisione affiancando i membri del personale privi dei requisiti di conoscenza ed esperienza affinché questi possano:

  • provvedere alla raccolta delle informazioni dalla clientela ai sensi MIFID;
  • prestare i servizi di consulenza.

In caso di profilatura della Clientela e di rinnovo delle informazioni raccolte, il supervisore verifica la coerenza tra le informazioni rese dalla clientela e quanto imputato dai “soggetti privi dei requisiti” al fine di concedere l’autorizzazione prima della conferma di dette informazioni.
In caso di prestazione di servizi di investimento, il supervisore condivide preventivamente con i “soggetti privi dei requisiti” i presidi della banca e verifica l’operato di tali soggetti, in coerenza con il modello di servizio adottato dal Gruppo.
In ogni caso il supervisore ha diritto di assistere in ogni momento a qualsiasi forma di conversazione tra il supervisionato e il cliente.
Il periodo di supervisione ha la durata massima di 4 anni ed è computato ai fini della determinazione dell’esperienza idonea alla prestazione della consulenza ai clienti. L’attività di supervisione deve intendersi finalizzata all’accrescimento delle competenze dei membri del personale sprovvisti dei requisiti di conoscenza e competenza ed è esercitata nel continuo.

Per maggiori informazioni il cliente può rivolgersi al proprio consulente o alla propria filiale.

 

Gestione Conflitti di Interesse