La valutazione del merito creditizio.
Per impostare una corretta valutazione del merito creditizio dell’azienda agricola in regime naturale (ovvero tutte e quelle senza bilancio) è necessario ricorrere a documentazione contabile che contenga le necessarie caratteristiche funzionali e descrittive.
Tuttavia i dati presenti nel documento di dichiarazione reddituale del titolare o della stessa società semplice, formulati su base catastale, non consentono la messa in evidenza di flussi economici e consistenze patrimoniali, che poi, indicizzati, costituiscono le informazioni di base per alimentare il modello di rating bancario.
Per ovviare, in parte, a questo stato di cose, normativamente previsto, l’intermediario finanziario sottostante alla regolamentazione di vigilanza, utilizza i dati rivenienti dalla dichiarazione IRAP e dal quadro IVA. In tal modo il motore di calcolo del rating è alimentato sulla base di dati economici di flusso che consentono di ricostruire una struttura attendibile di costi e ricavi.
Il sistema funziona in modo coerente per attività in regime naturale con volume di affari sopra i 7000 euro annui, che utilizzano corrispettivi. Analogamente, sempre su volumi oltre i 7000 euro annui, sono ben rappresentate le attività con una o alcune attività coerenti in fase di fatturazione. Ad esempio coltivazione di cereali ma anche conduzione di frutteti o ancora vivai.
I problemi di interpretazione dei dati sorgono in considerazioni di attività multifunzionali con presenza di attività connesse, servizi conto terzi e agriturismo. In tali situazioni, sulla base della normativa vigente, la registrazione del volume di affari riguarda solo una percentuale del volume complessivo. Pertanto, pur in presenza di registrazioni separate, il volume di affari non è considerato per intero.
Le attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione, di prodotti diversi da quelli previsti dall’articolo 32, comma 2, lettera c) del Testo Unico Imposte sui Redditi (DPR 917/86) sono soggette al calcolo dell’imponibile tenendo conto del coefficiente del 15%. Tali prodotti, sui quali si basa il concetto di attività connessa, sono individuati con Decreto Ministeriale (Ministero dell’Economia su proposta del MIPAAF) ogni due anni.
Le attività di fornitura di servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzatura riconducibile all’azienda agricola, in base all’articolo 56 bis, comma 3, dello stesso DPR 917/86, sono analogamente oggetto di calcolo applicando ai corrispettivi il coefficiente del 25%. Rientrano in tale ambito anche le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, nonché quelle di ricezione.
La facoltà relativa all’attività di agriturismo viene disciplinata anche dall'art. 5 Legge 413/91, secondo il quale il reddito imponibile viene determinato applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti, al netto della imposta sul valore aggiunto, il coefficiente di redditività del 25%. Pertanto è evidente anche in questo caso una lacunosità strutturale nella dichiarazione dei redditi.
Non sfuggono a questo stato di cose le attività di allevamento condotte con ditta individuale o società semplice. Possono infatti optare per reddito agrario, purché venga rispettato l’ottenimento di almeno un quarto del mangime necessario dal fondo, o per la dichiarazione forfetaria ai sensi dell’articolo 56 DPR 917/86.
Nel caso di soggetti diversi dalla ditta individuale o dalla società semplice vige un calcolo forfetario con coefficienti di normalizzazione che, pur rappresentando una semplificazione in fase dichiarativa, complicano la lettura dei dati per i fini della valutazione del merito creditizio su base documentale. Al di là dei flussi economici, indipendentemente dall’attività agricola esercitata, rimane forte lacunosità per quanto attiene le grandezze patrimoniali. In nessun caso, sia in presenza di attività principali che connesse, esse sono registrate con un prospetto in attivo, pertanto non compaiono nei dati utili. Non concorrono di conseguenza a formare indici per l’analisi e la successiva impostazione del processo di valutazione. Sono eventualmente avvalorati di fatto dall’operatore sulla base di considerazioni commerciali.
A titolo di esempio si riportano i VAM relativi alla provincia di Mantova per l’annata 2014. Sono riportati solo i valori delle regioni agrarie 1 e 2.
VAM Provincia di Mantova (Euro x Ha)
COLTURE |
Regione Agraria 1 Comuni di: CASTIGLIONE D STIVIERE, CAVRIANA, MONZAMBANO, PONTI SUL MINCIO, SOLFERINO, VOLTA MANTOVANA |
Regione Agraria 2 Comuni di: AQUANEGRA SUL CHIESE, ASOLA, CANNETO SULL`OGLIO, CASALMORO, CASALOLDO, CASALROMANO, CASTEL GOFFREDO, CERESARA, GOITO, GUIDIZZOLO, MARIANA MANTOVANA, MEDOLE, PIUBEGA, REDONDESCO |
Bosco ceduo |
€ 16.000 |
€ 16.000 |
Bosco d’alto fusto |
- |
€ 22.500 |
Bosco misto |
€ 16.000 |
€ 16.000 |
Canneto |
€ 7.500 |
€ 9.000 |
Frutteto |
€ 83.000 |
€ 73.000 |
Incolto produttivo |
€ 10.000 |
€ 9.000 |
Orto irriguo |
€ 50.000 |
€ 56.500 |
Pioppeto |
€ 40.000 |
€ 38.000 |
Pioppeto di golena aperta |
- |
€ 21.500 |
Prato stabile |
- |
€ 65.000 |
Seminativo |
€ 36.000 |
€ 36.000 |
Seminativo irriguo |
€ 68.000 |
€ 58.000 |
Vigneto |
€ 78.000 |
€ 68.000 |
Vigneto D.O.C. |
€ 93.000 |
- |
Vivaio |
- |
€ 68.500 |
Fonte Agenzia delle Entrate
Un’altra importante problematica riguarda gli ammortamenti. La ricostruzione dei dati contabili ai fini della dichiarazione reddituale non prevede, per i casi sopra menzionati, l’imputazione di ammortamenti. Tale stato di cose porta a iscrivere eventuali acquisti per il totale dell’importo entro l’esercizio. Ovviamente in considerazione di acquisti di beni strumentali il volume di affari risulterà penalizzato.
Come esempio immediatamente percepibile possiamo considerare l’acquisto di una trattrice per un produttore con esclusiva attività cerealicola. In sede di dichiarazione a fronte di ricavi da conferimento del prodotto sfuso, al trasformatore vengono imputati i costi ordinari per la conduzione dell’attività. Oltre questi, a seguito dell’acquisto, viene imputa il costo totale della trattrice che, in modo diretto, andrà sistematicamente a deprime il volume di affari dichiarato per differenza fra costi e ricavi complessivi.
Per concludere è opportuno illustrare anche il regime IVA prettamente agricolo, previsto dagli articoli 34 e 34 bis del D.P.R. 633/72, che si inserisce nello schema su esposto con determinanti effetti. Il regime speciale agricolo è un regime forfetizzato al quale possono accedere i produttori agricoli di beni rientranti nella tabella A, parte I, del D.P.R. 633/72.
In allegato viene proposta la Tabella , parte 1.
Il meccanismo di funzionamento prevede che in fase di liquidazione la detrazione avvenga in via forfetizzata nella misura pari all’importo risultante dall’applicazione delle percentuali di compensazione, stabilite con Decreto Ministeriale, all’ammontare imponibile di tutte le operazioni del periodo.
Di seguito le principali voci sulla base delle prioritarie individuazioni di percentuali formulate con i Decreti Ministero dell’Economia e delle Finanze del 12/05/1992 e del 30/12/1997 e successivamente fissate dal DM 23/12/2005.
Vini da uve fresche compresi vini spumanti con esclusione di quelli liquorosi e alcolizzati |
12,30% |
Animali vivi della specie bovina, compresi bufali |
7% |
Animali vivi della specie suina, ovina e caprina, conigli domestici e volatili da cortile vivi, ecc |
7,30% |
Latte fresco non concentrato ne zuccherato e non condizionato per la vendita al minuto (esclusi yogurt, latte cagliato, ecc), uova di volatili in guscio, fresche o conservate, miele naturale |
8,80% |
Latte fresco non concentrato ne zuccherato destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione |
4% |
Fiori e boccioli di fiori, ortaggi, piante frutta fresca, olio, ecc |
4% |
Legna da ardere, legno rozzo, legno squadrato (non tropicale), sughero naturale. |
2% |
Per le attività di fornitura di servizi svolte mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature e risorse aziendali la L. 350/2003, come chiarito dalla c.m. n. 6 del 16/02/2005, prevede che venga utilizzato un sistema di detrazione forfetaria al 50% sull’IVA incassata.
Qualsiasi azienda può passare dal regime speciale a quello ordinario per opzione, con durata minima triennale.