Codice europeo di comportamento per il credito ipotecario

09 dicembre 2020

La Commissione Europea ha ritenuto necessario predisporre una serie di informazioni standard da fornire alla Clientela in materia di “Mutui Casa”. Questi dati sono stati ricompresi in un documento denominato “Codice di Comportamento per il Credito Ipotecario” (di seguito indicato “Codice”).

Scopo del Codice
L’attuazione delle disposizioni contenute nel Codice mira ad assicurare la trasparenza delle condizioni alle quali le Banche forniscono mutui a scopo abitativo, nonche’ di garantirne la comparabilita’ tra le offerte proposte dai diversi enti creditizi.

Campo di applicazione
Il campo di applicazione del Codice riguarda i mutui concessi ai privati per l’acquisto o la ristrutturazione di un immobile da destinarsi ad uso abitativo, e che siano garantiti da ipoteca o da altra analoga garanzia esistente nello Stato di riferimento. L’applicazione riguarda inoltre sia i mutui concessi su base nazionale che transfrontaliera.

Informazioni da fornire alla clientela

Il Codice prevede che vengano fornite al cliente le INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE, che gli consentiranno di ottenere un quadro generale dei differenti mutui offerti dalla banca.

Le informazioni di carattere generale consistono nella seguente serie di informazioni:

  • la denominazione dell’ente erogante il mutuo;
  • l’indirizzo dell’ente – nella modulistica e’ stato indicato l’indirizzo della sede centrale della nostra banca;
  • scopi per i quali la somma data in prestito può essere utilizzata – acquisto o trasformazione di una prima casa o di altra abitazione;
  • forme di garanzie richieste - la nostra legislazione prevede quale forma primaria l’ipoteca;
  • glossario dei termini tecnici inerenti i mutui e definizione dei tipi di tasso applicati – queste definizioni sono state “consigliate” dall’ABI al fine di uniformare il contenuto di tali informazioni, e sono pertanto state inserite nello schema per agevolare il cliente nell’interpretazione dei dati successivamente forniti;
  • descrizione dei mutui, con una sintesi delle differenze esistenti tra le varie tipologie di tassi e le relative implicazioni per il consumatore – nel prospetto sono stati elencati i vari mutui disponibili, con l’indicazione sia dei tassi applicati ai Mutui Prima Casa che quelli per Altre Destinazioni, corredati da brevi note di carattere tecnico/commerciale;
  • lista delle spese attinenti la stipula del mutuo – le informazioni riguardano l’elenco e l’ammontare - se definito dalla Banca - delle spese inerenti la stipula di un mutuo e la semplice lista delle altre spese che possono riguardare il finanziamento; in alcuni casi e’ stato espressamente indicato di non quantificare in questa fase tali spese, il cui ammontare potrà essere determinato in fase di precontrattazione, tenendo conto che alcune delle spese previste non sono derogabili;
  • le diverse opzioni di cui puo’ avvalersi il mutuatario per la restituzione della somma oltre alle diverse periodicita’ di rimborso previste, sono stati indicati anche i mutui che prevedono un periodo di preammortamento, con il dettaglio sui differenti tassi, qualora siano previsti;
  • possibilita’ di rimborso anticipato – nella generalità dei mutui e’ consentito il rimborso anticipato parziale o totale, con applicazione di una penale espressa in termini percentuali sulla cifra anticipata;
  • necessita’ di fornire una perizia – la perizia e’ di norma richiesta per la maggior parte dei mutui: unicamente per i mutui Prima Casa che soddisfino determinati parametri la perizia puo’ essere sostituita da una scheda valutativa redatta dal Responsabile della Filiale, supportata da adeguata documentazione fornita dal cliente. La perizia può essere redatta da un tecnico inserito nell’elenco dalla banca oppure – per casi particolari - da un tecnico di fiducia del cliente, purche’ iscritto all’albo.
  • informazioni sugli sgravi fiscali – sono state indicate le fonti principali attraverso cui ottenere tali informazioni, fermo restando che anche gli operatori della rete possono fornire una prima sia pur sintetica consulenza, a tutti gli effetti non impegnativa.
  • la conferma che la Banca aderisce al Codice e la disponibilita’ presso la stessa di esemplari dello stesso.