EMERGENZA MALTEMPO VARIE REGIONI ITALIANE

12 gennaio 2021

A seguito della proroga dello stato di emergenza (Delibera del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020 che integra l’Ordinanza della Protezione Civile n. 622 del 17 dicembre 2019) e per sostenere concretamente i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto in questo momento di difficoltà, Crédit Agricole Italia ha attivato degli interventi in favore delle imprese e dei privati cittadini colpiti dall’ondata di maltempo eccezionale nel mese di novembre 2019.

Tutti i titolari di mutui chirografari e ipotecari, nonché di contratti di leasing finanziario, relativi agli edifici sgomberati e i titolari di attività commerciali, muniti di un’autocertificazione del danno subito, potranno richiedere la sospensione delle rate dei mutui in base alle proprie necessità, con le seguenti modalità:

  • Sospensione dell’intera rata: per un massimo di 12 mesi il mutuatario/locatario non dovrà versare le rate previste dal piano di ammortamento originario. Gli interessi maturati durante il periodo di sospensione saranno rimborsati al termine del periodo e ripartiti sull’intera durata residua del mutuo/leasing finanziario. Per consentire il recupero della quota capitale sospesa, la durata del finanziamento aumenterà in proporzione al numero di rate sospese. Per i mutui a tasso variabile e rata costante, nel caso in cui abbiano raggiunto la durata massima prevista per effetto dell’aumento dei tassi, il capitale non rimborsato per effetto della sospensione sarà recuperato sull’ultima rata.
  • Sospensione della sola quota capitale: per un massimo di 12 mesi il mutuatario/locatario verserà rate di soli interessi, calcolati sul debito residuo e applicando il tasso previsto in contratto. Il debito residuo resterà invariato per tutto il periodo di sospensione. Per consentire il recupero della quota capitale sospesa, la durata del finanziamento aumenterà in proporzione al numero di rate sospese. Per i mutui a tasso variabile e rata costante, nel caso in cui abbiano raggiunto la durata massima prevista per effetto dell’aumento dei tassi, il capitale non rimborsato per effetto della sospensione sarà recuperato sull’ultima rata. Al termine del periodo di sospensione, il mutuatario/locatario riprenderà a rimborsare le rate previste dal piano di ammortamento.

Durante il periodo di sospensione gli interessi sul capitale continueranno a maturare in base al tasso indicato in contratto con le modalità previste, mentre la durata del finanziamento sarà prolungata di un numero di mesi pari alla durata di sospensione. Restano ferme e valide le clausole di risoluzione previste dal contratto di mutuo/leasing finanziario.

LA SOSPENSIONE DELLE RATE POTRÀ ESSERE RICHIESTA ENTRO IL 14 NOVEMBRE 2021.

IL NOSTRO PERSONALE RIMANE A COMPLETA DISPOSIZIONE PER OGNI CHIARIMENTO.