Maltempo Piemonte e Liguria (2 e 3 ottobre 2020)

01 aprile 2021

Crédit Agricole Italia offre la possibilità di attivare la sospensione delle rate dei mutui per agevolare le famiglie e le imprese danneggiate dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio della Provincia di Biella, di Cuneo, di Novara, di Verbano-Cusio-Ossola e di Vercelli nella Regione Piemonte e della Provincia di Imperia nella Regione Liguria (come previsto dall’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile - OCDPC n. 710 del 9 novembre 2020) e nel territorio della Città metropolitana di Torino e dei Comuni di Balzola, di Bozzole, di Casale Monferrato, di Frassineto Po, di Valmacca e di Villanova Monferrato, in Provincia di Alessandria, nella Regione Piemonte, nonché al territorio dei Comuni di Albenga, in Provincia di Savona, di Casarza Ligure, in Provincia di Genova, di Maissana e di Varese Ligure, in Provincia della Spezia, nella Regione Liguria (come previsto dall’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile - OCDPC n. 745 del 23 febbraio 2021).

Con la presentazione di un’autocertificazione del danno subito, i titolari di mutui chirografari e ipotecari - nonché di contratti di leasing finanziario - relativi agli edifici sgomberati, come anche i titolari di attività commerciale e economica svolte in questi edifici, possono richiedere la sospensione delle rate, con la possibilità di optare tra le seguenti due modalità di sospensione, in base alle proprie necessità:

  • sospensione dell’intera rata: per un massimo di 12 mesi il mutuatario / locatario non dovrà versare le rate previste dal piano di ammortamento originario. Gli interessi maturati durante il periodo di sospensione saranno rimborsati al termine del periodo e ripartiti sull’intera durata residua del mutuo / leasing finanziario. Durante il periodo di sospensione il debito in linea capitale rimarrà invariato per consentire il recupero della quota capitale sospesa, la durata del finanziamento aumenterà in proporzione al numero di rate sospese. Per i mutui a tasso variabile e rata costante, nel caso in cui abbiano raggiunto la durata massima prevista per effetto dell’aumento dei tassi, il capitale non rimborsato per effetto della sospensione sarà recuperato sull’ultima rata.
  • sospensione della sola quota capitale: per un massimo di 12 mesi il mutuatario / locatario verserà rate di soli interessi, calcolati sul debito residuo e applicando il tasso previsto in contratto. Il debito residuo resterà invariato per tutto il periodo di sospensione. Durante il periodo di sospensione il debito in linea capitale rimarrà invariato e per consentire il recupero della quota capitale sospesa, la durata del finanziamento aumenterà in proporzione al numero di rate sospese., Per i mutui a tasso variabile e rata costante, nel caso in cui abbiano raggiunto la durata massima prevista per effetto dell’aumento dei tassi, il capitale non rimborsato per effetto della sospensione sarà recuperato sull’ultima rata. Al termine del periodo di sospensione, il mutuatario / locatario riprenderà a rimborsare le rate previste dal piano di ammortamento.

In entrambe le scelte, durante il periodo di sospensione gli interessi sul capitale continueranno a maturare in base al tasso indicato in contratto con le modalità previste, mentre la durata del finanziamento sarà prolungata di un numero di mesi pari alla durata di sospensione.

Restano ferme e valide le clausole di risoluzione previste dal contratto di mutuo / leasing finanziario.

LA SOSPENSIONE DELLE RATE POTRÀ ESSERE RICHIESTA ENTRO IL 22 OTTOBRE 2021. IL NOSTRO PERSONALE RIMANE A COMPLETA DISPOSIZIONE PER OGNI CHIARIMENTO.