Fondo di garanzia per le PMI: funzionamento e requisiti di accesso
Cos’è il fondo di garanzia per le PMI, come funziona, quali sono i requisiti di accesso e quali vantaggi offre per accedere al credito.
Il Fondo di Garanzia per le PMI è uno strumento pubblico pensato per facilitare l’accesso al credito da parte di piccole e medie imprese iscritte al Registro delle Imprese e professionisti titolari di Partita Iva.
Per capire come funziona il Fondo di Garanzia per le PMI, è utile chiarire subito un aspetto: non si tratta di un contributo a fondo perduto e non è un finanziamento erogato dallo Stato. Il Fondo interviene con una garanzia pubblica a supporto di prestiti concessi da banche, società di leasing e altri intermediari autorizzati. In questo modo, una parte del rischio dell’operazione viene mitigata e l’impresa può avere maggiori possibilità di accedere al credito, fermo restando che la valutazione sul finanziamento resta sempre in capo al soggetto finanziatore.
Istituito ai sensi della legge n. 662/1996 è una agevolazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, sostenuto da risorse pubbliche, anche con il contributo di fondi europei.
Cos’è il fondo di garanzia per le PMI
Il Fondo è uno strumento di mitigazione del rischio che concede una garanzia pubblica a fronte di finanziamenti destinati alle PMI e, nei casi previsti, anche ai professionisti titolari di partita IVA. In termini pratici, la garanzia copre una quota dell’importo finanziato e riduce l’esposizione del soggetto che eroga credito.
Questo meccanismo risponde a un’esigenza concreta: molte imprese di dimensioni ridotte presentano progetti finanziariamente sostenibili, ma non hanno garanzie reali da offrire (ad esempio immobili) oppure preferiscono non vincolare beni patrimoniali. In questi casi, la garanzia pubblica può affiancarsi alle garanzie normalmente richieste o, in alcune operazioni, sostituirle, rendendo l’istruttoria più agevole sotto il profilo del rischio.
È importante distinguere il ruolo del Fondo dal ruolo della banca:
- il finanziamento viene deliberato e regolato dal soggetto finanziatore;
- la garanzia interviene a supporto dell’operazione, secondo regole e limiti previsti;
- in caso di insolvenza, la banca può attivare la garanzia nelle forme stabilite dalle disposizioni operative.
Il Fondo, quindi, non “paga” l’impresa e non rimborsa direttamente il debitore, ma tutela il soggetto finanziatore rispetto a una parte del rischio di mancato rimborso.
Finalità del fondo e soggetti beneficiari
La finalità del Fondo è favorire lo sviluppo del sistema produttivo, facilitando l’accesso alle fonti finanziarie delle PMI. È uno strumento pubblico che agisce sul credito: non sostituisce la solidità di un progetto imprenditoriale, ma può contribuire a superare uno dei principali ostacoli all’ottenimento di un prestito, cioè l’assenza o l’insufficienza di garanzie.
Possono essere garantiti:
- imprese di micro, piccole o medie dimensioni (PMI);
- professionisti titolari di partita IVA;
- enti del terzo settore, a particolari condizioni.
Questa ampiezza di destinatari non significa che l’accesso sia automatico: restano determinanti requisiti soggettivi, requisiti dell’operazione e valutazione economico-finanziaria.
Nella pratica, lo strumento viene utilizzato spesso per:
- finanziare investimenti (beni strumentali, progetti di sviluppo, innovazione e crescita);
- sostenere esigenze di gestione e fabbisogni di liquidità, quando l’operazione è compatibile con le regole del Fondo;
- supportare imprese con struttura patrimoniale leggera, per cui l’accesso al credito tradizionale può risultare più complesso.
Va tenuto presente che la garanzia non elimina la necessità di dimostrare sostenibilità finanziaria: il Fondo aiuta sul piano delle garanzie, mentre la banca valuta la capacità di rimborso.
Requisiti per l’accesso alla garanzia
I requisiti per accedere alla garanzia si possono leggere su tre livelli: requisiti del soggetto, requisiti dell’operazione e valutazione economico-finanziaria.
Requisiti del soggetto richiedente
Per accedere alla garanzia, le imprese devono in genere rispettare condizioni di ammissibilità previste dalle disposizioni operative. In particolare, è richiesto che l’impresa:
- sia iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la CCIAA competente;
- risulti economicamente e finanziariamente sana sulla base dei criteri di valutazione stabiliti dalle disposizioni operative;
- non rientri nella definizione di “impresa in difficoltà” ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 18 del regolamento UE n. 651/2014.
Per professionisti ed enti del terzo settore, le condizioni applicabili seguono i perimetri previsti dalla disciplina vigente, con requisiti e soglie che possono variare in base alla casistica.
Requisiti dell’operazione
Il Fondo interviene a fronte di finanziamenti concessi da banche, società di leasing o altri intermediari autorizzati. Non tutte le operazioni sono ammissibili allo stesso modo: finalità e struttura del finanziamento incidono sulle condizioni applicabili e sugli eventuali limiti previsti. In linea generale, la disciplina distingue tra operazioni legate a investimenti e operazioni legate a esigenze di gestione, con regole che possono variare nel tempo.
Valutazione economico-finanziaria e merito creditizio
Anche in presenza di garanzia pubblica, il soggetto finanziatore effettua l’istruttoria creditizia. Questo significa che vengono valutati, tra gli altri aspetti:
- capacità di rimborso e sostenibilità della rata;
- coerenza tra importo richiesto e fabbisogno;
- qualità complessiva del profilo economico e finanziario dell’impresa.
In sintesi, la garanzia pubblica può facilitare l’accesso al credito, ma non lo rende automatico.
Come viene presentata la richiesta
La richiesta di ammissione alla garanzia non viene presentata direttamente dall’impresa. L’accesso avviene tramite soggetti accreditati, tipicamente banche e confidi, che inoltrano la domanda attraverso i canali previsti.
Il percorso più comune prevede che:
- l’impresa definisca il fabbisogno e presenti la richiesta di finanziamento a una banca o a un intermediario;
- il soggetto finanziatore effettui l’istruttoria e, se l’operazione risulta coerente, attivi la richiesta di garanzia;
- la domanda venga trasmessa tramite una piattaforma dedicata secondo le procedure previste;
- in caso di ammissione, il finanziamento prosegua con le condizioni contrattuali concordate tra le parti.
Quando interviene un Confidi, la dinamica può essere diversa: l’impresa si rivolge al confidi, che supporta la richiesta e può attivare la controgaranzia o la riassicurazione presso il Fondo, secondo le modalità previste.
Durata e copertura della garanzia concessa
La garanzia è collegata al finanziamento: per durata si intende il periodo in cui l’operazione resta assistita dall’intervento del Fondo, in coerenza con le condizioni del prestito e con le regole applicabili alla specifica tipologia di intervento.
Importo massimo garantibile
Il Fondo può garantire ciascuna impresa o professionista fino a un plafond massimo di 5 milioni di euro, utilizzabile in una o più operazioni.
Tipologie di operazioni e coperture
L’intervento può essere concesso su diverse tipologie di operazioni finalizzate all’attività di impresa, sia a breve sia a medio-lungo termine, secondo le disposizioni operative e la disciplina transitoria applicabile. In base alle regole richiamate, le coperture previste includono:
- 80% per operazioni di investimento, per operazioni di importo ridotto, per i finanziamenti “Nuova Sabatini”, per start-up e start-up innovative, per incubatori certificati e in favore degli enti del terzo settore.
- 50% per operazioni di liquidità.
Per le operazioni di importo ridotto, è confermato il limite di 40.000 euro per ciascun soggetto beneficiario, come limite cumulativo per tutte le operazioni in essere.
Per gli enti del terzo settore, l’importo ammissibile per ciascuna operazione può arrivare a 60.000 euro se iscritti al Registro nazionale del Terzo settore e al Repertorio economico amministrativo.
Poiché il quadro può essere aggiornato nel tempo, è utile verificare sempre le condizioni operative in vigore quando si avvia una richiesta di finanziamento, anche con il supporto del soggetto finanziatore o di un Confidi.