Il pegno rotativo
disposizioni dell’ articolo 78 del Cura Italia e
DM applicativo del MIPAAFT del 23 luglio 2020.
Entro le numerose previsioni del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, trova un suo autonomo percorso istitutivo quanto previsto dall’articolo 78 comma 2-terdecies.
Si tratta della possibilità di utilizzare una anticipazione finanziaria basata su pegno, di carattere rotativo, sui tutti i prodotti DOP e IGP, in modo da facilitare l’accesso al credito delle aziende di produzione primaria.
Il tema delle garanzie reali nel contesto del credito agrario ha sempre trovato collocazione al centro del dibattito dottrinale. La sua origine e le sue caratteristiche potrebbero essere prese come fondamento stesso della possibilità di originare credito per le aziende agricole.
Fin dall’Unità tutta la dottrina relativa alla concessione di credito alle aziende agricole, viste come unità tecnico economiche con caratteristiche esclusive, si è basata sulla disponibilità di garanzie forti a presidio del rischio di per sé non contenibile altrimenti.
In effetti una delle maggiori ostacoli all’erogazione del credito agrario è proprio quello di non avere una base garantistica appropriata per condurre in porto operazioni su arco temporale medio e lungo. È noto infatti il lento processo con il quale il capitale impiegato negli investimenti torna nelle disponibilità del produttore. Come è altrettanto noto il lento processo di recupero del capitale circolante da parte dei percettori di credito, considerate le dinamiche proprie della stagionalità nelle campagne di commercializzazione.
Il capitale circolante ha modalità di ripristino più compresse in filiere con una ciclicità biologica meno esasperata (latte, ortaggi, in parte carne) tuttavia subisce i limiti di una elasticità meno pronunciata in filiere tradizionali, dove i tempi sono legati alla stagione (vino, frutta, colture industriali).
A seguito dell’applicazione dell’articolo 78, con il Decreto Ministeriale 23 luglio 2020 che ne dà piena attuazione, non vi sono particolari novità nella modalità di approccio all’anticipazione finanziaria da parte delle Banche.
Da sempre, come detto, le Banche offrono prodotti finanziari di anticipazione rispetto a scorte o prodotti in elevazione.
L’innovazione in questo ambito è relativa alla forma tecnica di anticipazione. Con il pegno rotativo, cosa che già avviene per il Prosciutto di Parma con la Legge Borri (Legge 401 del 24/07/1985), e per i Formaggio Stagionati previsti dal DM MIPAAF n. 188 del 26 luglio 2016, vi è certezza rispetto alla tenuta legale del pegno.
Le Banche offrono già forme tecniche di anticipazione basate esclusivamente sul contratto bilaterale di finanziamento. In via volontaria utilizzano eventualmente quanto previsto dell’articolo 46 del Testo Unico Bancario (D.Lgs 385/93), ovvero il privilegio legale convenzionale.
Tuttavia anche in questo caso, per la genericità dei criteri di individuazione della merce a pegno, non ha piena tenuta legale. Di fatto il processo di iscrizione del pegno convenzionale, previsto dall’art 46 è sempre percorribile ma manca di una tenuta legale forte. In via di principio quindi il bene rimane nella disponibilità del produttore e può essere conseguentemente alienato senza notificare alcunché a terzi.
Con le disposizioni del DM 23 luglio 2020, si tratta invece di innovare la forma tecnica di affidamento. Passando da un finanziamento chirografario (senza alcuna garanzia reale) ad uno basato su pegno, dove l’individuazione della merce è prevista da registri appositamente istituiti. Quindi tenuta legale e facoltà, questo è l’aspetto centrale, di declassare il rischio Banca all’interno delle complesse articolazioni dei sistemi di rating. L’ottenimento dell’iscrizione sui registri consente infatti di individuare le partite e quindi, facendo permanere la merca nelle disponibilità del produttore, disporre di una tracciatura di dove questa si trovi e per quanto tempo possa rimanere oggetto di un pegno convenzione.
La previsione della rotatività permette alla merce di essere sostituita, come oggetto di garanzia, con partite riprodotte, una volta vendute o conferite le partite originarie. L’articolazione della durata temporale dell’affidamento basato sul pegno sarà oggetto ovviamente della valutazione della Banca: svolta in relazione alla tipologia di prodotto DOP o IGP, che andrà a costituirsi in pegno.
Un sistema che è innovativo anche rispetto all’altro modello di pegno basato sullo spossessamento del bene. Infatti le Banche operano, e continueranno a farlo, con pegni su merci, non solo DOP e IGP, spossessate dal produttore. Ovvero poste in pegno su magazzini di terzi o su magazzini delle stesse Banche.
I benefici della nuova disciplina saranno quindi mandati ad effetto rispetto a modalità di gestione più semplice, profilo garantistico più efficace e, non ultimo, un più favorevole prezzo dell’affidamento. Visto che per la maggiore tenuta legale il sistema è compatibile con una politica di declassamento del rischio all’interno dei sistemi di rating delle Banche.
Quindi maggior accesso al credito, maggiore tutela di produttori e Banche, maggiore e innegabile vantaggio per tutto il sistema delle produzioni e trasformazione agroalimentare.
Un’occasione per innovare l’approccio al credito agrario, fornendo liquidità aggiuntiva alle aziende nell’ambito di un percorso di presidio garantistico che era già presente ma che doveva, appunto, essere valorizzato.