uomini che ispezionano delle mele in fabbrica | Crédit Agricole
Attualità

Reati agroalimentari: pene inasprite per tutelare il made in Italy

In occasione della “Giornata del Made in Italy” dello scorso 15 aprile, è stato approvato in via definitiva dal Parlamento italiano il Disegno di legge sulla tutela agroalimentare, che rafforza in maniera significativa le tutele fino a oggi previste in Italia per questo settore, sia sotto il profilo penalistico sia sotto quello delle sanzioni amministrative e dei controlli per prevenire i reati agroalimentari.

Modificato e aggiornato il Codice di procedura penale e in particolare l'articolo 517 quater con un capo dedicato ai delitti contro il patrimonio agroalimentare con l'obiettivo di contrastare in maniera più efficace le frodi nella filiera alimentare e mira a tutelare in particolare le denominazioni di origine Dop e Igp. Per questi prodotti, sarà previsto uno speciale contrassegno da adottare su base volontaria, realizzato dall’Istituto poligrafico e Zecca dello Stato. Il contrassegno sarà realizzato con materiali e tecniche di sicurezza in grado di assicurare un’elevata protezione dalle contraffazioni e dalle falsificazioni, garantendo la tracciabilità e l’autenticità del prodotto.

L'articolo 1 del Ddl, oltre a intervenire in materia di sanzioni accessorie e confisca, inserisce un intero nuovo capo al codice penale (capo II-bis, titolo VIII, libro II), al cui interno si collocano: il reato di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari; la circostanza attenuante ad effetto speciale nei confronti del colpevole che si adopera per aiutare concretamente l'autorità di polizia e l'autorità giudiziaria; i nuovi reati di frode alimentare e commercio di alimenti con segni mendaci.

Finora, chiunque contraffaceva o comunque alterava indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari era punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Da oggi la reclusione può andare da uno a quattro anni e la multa da 10 a 50mila euro. Dopo l'articolo 517 quinques ne sono stati aggiunti due.

Articolo 517 sexies (Frode alimentare)

Fuori dei casi di cui all’articolo 517-septies, chiunque, al fine di indurre in errore il compratore e di trarne profitto, nell’esercizio di un’attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione, importa, esporta, spedisce in transito, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, trasporta, pone in vendita, distribuisce o mette altrimenti in circolazione, anche con tecniche di comunicazione a distanza o con strumenti digitali nelle reti telematiche, alimenti, acque e bevande che sa essere non genuini o, per origine, provenienza, qualità o quantità, sostanzialmente difformi da quelli indicati, dichiarati o pattuiti è punito, se il fatto non è previsto come più grave reato, con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000. La punibilità è esclusa quando la condotta, per le quantità o il valore economico esiguo del prodotto o l’assenza di effettivo pregiudizio per il consumatore o per il mercato, è di lieve entità.

Articolo 517 septies (Commercio di alimenti con segni mendaci)

Chiunque, al fine di trarne profitto, nell’esercizio di un’attività agricola, industriale, commerciale, di importazione, di esportazione, di introduzione in custodia temporanea o in deposito doganale ovvero di intermediazione di alimenti, acque e bevande, utilizza segni distintivi o indicazioni, ancorché figurative, che sa essere falsi o ingannevoli al fine di indurre in errore il compratore, anche con tecniche di comunicazione a distanza o con strumenti digitali nelle reti telematiche, sull’origine, sulla provenienza, sulla qualità o sulla quantità degli alimenti o degli ingredienti è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi e con la multa fino a euro 20.000.

E ancora: il testo vieta l'utilizzo del termine "latte" e di prodotti lattiero-caseari per prodotti vegetali se non accompagnato dalla denominazione corretta (ad esempio latte di mandorla venduto come sostitutivo senza distinzione). Sanzioni da 4.000 a 32.000 euro o fino al 3% del fatturato dell'azienda sanzionata con un tetto di 100.000 euro.

Istituita una piattaforma informatizzata nazionale per tracciare i movimenti del latte bufalino e dei derivati in modo da evitare frodi, doppie mungiture non dichiarate o triangolazioni illecite. Introdotto un piano straordinario nazionale con controlli a campione su tutta la filiera sia su mungitura che trasporto, trasformazione e commercializzazione dei prodotti e perfezionato un sistema di vigilanza ufficiale continua e permanente, prevedendo l'uso di prove di laboratorio per l'origine geografica del latte e dei prodotti di trasformazione, accertando l'uso di latte non fresco. Sanzioni da 6.000 a 48.000 euro o fino al 3% del fatturato dell'azienda sanzionata con un tetto di 150.000 euro.

Creata anche la "Cabina di regia per i controlli amministrativi", presieduta dal ministro dell’Agricoltura e che vede la partecipazione, ai più alti livelli, delle istituzioni deputate ai controlli. Questa norma consentirà di rendere l'attività ispettiva più efficiente, di migliorare il tracciamento del cibo e di eliminare le duplicazioni delle azioni da parte delle Forze dell'ordine.

La nuova legge prevede pene maggiorate di un terzo per queste tre aggravanti:

  • Agropirateria, quando l'attività illecita è realizzata in maniera organizzata e continuativa;
  • Quantità, qualora le quantità siano particolarmente rilevanti;
  • Biologico, qualora i prodotti siano commercializzati come biologici senza che lo siano.

Importante da sapere

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