Avviso di mancato adempimento a decisione assunta dall'ABF (Arbitro Bancario Finanziario)
L’intermediario Crédit Agricole Italia S.p.a. comunica di non aver dato esecuzione alle seguenti decisioni dell’Arbitro Bancario Finanziario:
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Decisione n. 4125 del 28.04.2025 e pubblicata sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it con la quale l’ABF ha ritenuto che sull’intermediario grava l’obbligo di monitorare e rilevare un’eventuale operatività anomala del cliente, tenendo conto degli indici di frode tipizzati all’art. 8 del D.M. 112/2007, potendo, peraltro, il Collegio valorizzare anche indici di frode ulteriori rispetto a quelli ivi contenuti.
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Decisione n. 2542 del 11.03.2025 e pubblicata sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it con la quale l’ABF ha ritenuto che la responsabilità della Banca può essere dichiarata laddove questa non abbia provato la corretta autenticazione, corretta registrazione e contabilizzazione delle operazioni di pagamento disconosciute dal cliente.
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Decisione n. 3403 del 01.04.2025 e pubblicata sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it con la quale l’ABF ha ritenuto che la responsabilità della Banca - quale limitato concorso di colpa - può essere dichiarata per il mancato assolvimento degli obblighi di cautela.
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Decisione n. 3760 del 14.04.2025 e pubblicata sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it con la quale l’ABF ha ritenuto che, non essendo stata definita la circostanza se l’operazione fraudolenta sia stata autorizzata sul dispositivo del cliente o del truffatore, non si può ritenere raggiunta la prova della autenticazione forte, il che pregiudica la disamina della colpa grave.
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Decisione n. 333 del 14.01.2025 e pubblicata sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it con la quale l’ABF ha ritenuto che la responsabilità della Banca può essere dichiarata laddove questa non abbia prodotto esaustiva prova dell’avvenuta autenticazione delle operazioni contestate e che ogni ulteriore valutazione in merito alla sussistenza o meno della colpa grave in capo al ricorrente è del tutto irrilevante.
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Decisione n. 12379 del 02.12.2024 e pubblicata sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it con la quale l’ABF ha ritenuto che la responsabilità della Banca può essere dichiarata laddove l’intermediario possa comunque rispondere, in tutto o in parte, del danno subito dal cliente in considerazione degli obblighi di protezione derivanti dalle norme di diritto comune, tenuto conto delle peculiarità della fattispecie ovvero delle modalità con le quali si è realizzata la truffa.
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Decisione n. 12020 del 20.11.2024 e pubblicata sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it con la quale l’ABF ha ritenuto che la responsabilità della Banca può essere dichiarata in caso di mancata produzione di documentazione idonea a dimostrare la corretta e regolare autenticazione della transazione contestata.
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Decisione n. 9444 del 28.08.2024 e pubblicata sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it con la quale l’ABF ha ritenuto che la responsabilità della Banca può essere dichiarata laddove questa non abbia provato il proprio assunto secondo il quale, in sede di accesso all’home banking, sia stato inserito il PIN nell’ambito di una securecall con il numero di cellulare certificato del ricorrente.