INTERVENTI DI AIUTO A FAMIGLIE E IMPRESE DANNEGGIATE DAGLI EVENTI METEOROLOGICI ECCEZIONALI CHE DAL 1° AL 10 DICEMBRE 2020 HANNO COLPITO LE PROVINCE DI BOLOGNA, FERRARA, MODENA E REGGIO EMILIA

13 gennaio 2021

PROROGA INTERVENTI DI AIUTO A FAMIGLIE E IMPRESE DANNEGGIATE DAGLI EVENTI METEOROLOGICI ECCEZIONALI CHE DAL 1° AL 10 DICEMBRE 2020 HANNO COLPITO LE PROVINCE DI BOLOGNA, FERRARA, MODENA E REGGIO EMILIA

Crédit Agricole Italia proroga la possibilità di attivare la sospensione delle rate dei mutui per agevolare le famiglie e le imprese danneggiate dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 1° al 10 dicembre 2020 nel territorio delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia (come previsto dalla Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2021).

Con la presentazione di un’autocertificazione del danno subito, i titolari di mutui chirografari e ipotecari - nonché di contratti di leasing finanziario - relativi agli edifici sgomberati, come anche i titolari di attività commerciale e economica svolte in questi edifici, possono richiedere la sospensione delle rate, con la possibilità di optare tra le seguenti due modalità di sospensione, in base alle proprie necessità: 

  • sospensione dell’intera rata: per un massimo di 12 mesi il mutuatario / locatario non dovrà versare le rate previste dal piano di ammortamento originario. Gli interessi maturati durante il periodo di sospensione saranno rimborsati al termine del periodo e ripartiti sull’intera durata residua del mutuo / leasing finanziario. Durante il periodo di sospensione il debito in linea capitale rimarrà invariato per consentire il recupero della quota capitale sospesa, la durata del finanziamento aumenterà in proporzione al numero di rate sospese. Per i mutui a tasso variabile e rata costante, nel caso in cui abbiano raggiunto la durata massima prevista per effetto dell’aumento dei tassi, il capitale non rimborsato per effetto della sospensione sarà recuperato sull’ultima rata.
  • sospensione della sola quota capitale: per un massimo di 12 mesi il mutuatario / locatario verserà rate di soli interessi, calcolati sul debito residuo e applicando il tasso previsto in contratto. Il debito residuo resterà invariato per tutto il periodo di sospensione. Durante il periodo di sospensione il debito in linea capitale rimarrà invariato e, per consentire il recupero della quota capitale sospesa, la durata del finanziamento aumenterà in proporzione al numero di rate sospese. Per i mutui a tasso variabile e rata costante, nel caso in cui abbiano raggiunto la durata massima prevista per effetto dell’aumento dei tassi, il capitale non rimborsato per effetto della sospensione sarà recuperato sull’ultima rata. Al termine del periodo di sospensione, il mutuatario / locatario riprenderà a rimborsare le rate previste dal piano di ammortamento.

In entrambe le scelte, durante il periodo di sospensione gli interessi sul capitale continueranno a maturare in base al tasso indicato in contratto con le modalità previste, mentre la durata del finanziamento sarà prolungata di un numero di mesi pari alla durata di sospensione.

Restano ferme e valide le clausole di risoluzione previste dal contratto di mutuo / leasing finanziario.

LA SOSPENSIONE DELLE RATE POTRÀ ESSERE RICHIESTA ENTRO IL 31 LUGLIO 2022.

Esemplificazione degli effetti di sospensione

IL NOSTRO PERSONALE RIMANE A COMPLETA DISPOSIZIONE PER OGNI CHIARIMENTO.