Protezione Guida - Autocarri e Altri Veicoli (c.d. ARCA)

La polizza per chi intende tutelarsi dai danni involontariamente cagionati a terzi legati alla circolazione del veicolo assicurato, entro il limite del massimale indicato nel modulo di polizza.

La polizza è attivabile per:

  • Autobus, Autosnodati e Filobus
  • Macchine Operatrici e Carrelli
  • Macchine Agricole
  • Rimorchi

Che cosa offre

  • La polizza assicura contro i rischi della RCA (Responsabilità civile Auto e Veicoli) per i danni involontariamente causati a terzi dalla circolazione del Veicolo assicurato, in aree sia pubbliche sia private
  • Per rispondere in modo semplice e diretto alle tue esigenze, è prevista un’unica linea di copertura interamente dedicata alla Responsabilità Civile

Come acquistarla?

DALL'HOME BANKING

Assicurazioni > Polizze Danni > Offerta assicurativa

DALL'APP CAI

Per te > Assicurazioni > Proteggi la tua auto

AL TELEFONO

800 771100

PRESSO LA TUA FILIALE

FAQ

Questa polizza non prevede una garanzia di Assistenza stradale o d'emergenza.

Se hai bisogno di supporto per la gestione del tuo contratto, puoi contattare comodamente l’Ufficio Gestione Portafoglio a uno dei seguenti recapiti:

  • telefono: Numero Verde 800 088 292 (attivo dal lunedì al venerdì, ore 8.30-13.30 e 14.30-17.00)
  • email: ugp@ca-assicurazioni.it

Puoi corrispondere il premio in un'unica soluzione anticipata per l’intero periodo di copertura al momento della consegna della Polizza. Le modalità di pagamento accettate sono:

  • addebito diretto in Conto Corrente;
  • denaro contante (rispettando i limiti di legge vigenti);
  • carta di credito (opzione disponibile esclusivamente per gli acquisti online o in offerta fuori sede).

Sì. Su tua esplicita richiesta, il Contratto può essere rinnovato di anno in anno alla sua scadenza.

No. Il contratto è stipulato con la formula "senza tacito rinnovo": sarai tu a decidere se e quando rinnovare la copertura allo scadere dell'anno.

No, questa tipologia di polizza non prevede l'opzione di sospensione temporanea della copertura.

Arbitro Assicurativo

A partire dal 15 gennaio 2026, qualora il cliente abbia presentato un reclamo relativo a un contratto assicurativo e non ritenga soddisfacente la risposta ricevuta o non abbia ricevuto alcuna risposta entro il termine di legge, potrà rivolgersi all’Arbitro Assicurativo (AAS), organismo indipendente per la risoluzione stragiudiziale delle controversie.

Il ricorso all’Arbitro non pregiudica la possibilità di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversiete. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell'Arbitro Assicurativo  e scaricando l’informativa.