

TFR e previdenza complementare: cosa è cambiato da luglio
La Legge di Bilancio 2026 ha rafforzato il ruolo della previdenza complementare attraverso l’introduzione dell’adesione automatica per i neoassunti, nuove opzioni di rendita e alcune modifiche fiscali. Vediamo le principali novità rispetto al passato.
La previdenza complementare è destinata a diventare sempre più centrale nel percorso di costruzione della pensione: lo dimostrano le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026, che punta a favorire la partecipazione alla previdenza complementare in un quadro nel quale l’aspettativa di vita continua a salire e il sistema pensionistico pubblico è chiamato a sostenere una popolazione sempre più longeva.
Una maggior diffusione dei fondi pensione è quindi l’obiettivo della riforma. Fra adesione automatica, nuove modalità di rendita e vantaggi fiscali rafforzati, le recenti modifiche meritano sicuramente una grande attenzione.
Vediamo, quindi, quali sono le principali novità e cosa potrebbero significare per chi, proprio oggi, è sul punto di cominciare a lavorare o di cambiare posto di lavoro.
La principale novità: l’adesione automaticaLa principale novità: l’adesione automatica
A partire dal primo luglio 2026, al momento dell’assunzione, i lavoratori dipendenti del settore privato1 vengono automaticamente iscritti al fondo pensione previsto dal contratto collettivo di riferimento o dall’accordo aziendale. In assenza di una scelta diversa, nel fondo confluiscono:
- il TFR maturando;
- il contributo a carico del lavoratore nella misura minima fissata dagli accordi applicabili;
- il contributo a carico del datore di lavoro nella misura fissata dagli accordi applicabili.
A differenza del passato, le contribuzioni sopra indicate vengono indirizzate verso soluzioni di investimento coerenti con l’età, e con l’orizzonte temporale del lavoratore, secondo una logica lifecycle2.
Si tratta di un cambiamento molto importante rispetto al passato, che rafforza in qualche modo il principio del cosiddetto “silenzio-assenso”.
Spieghiamo meglio: la novità non sta nel “silenzio-assenso” in sé, che la normativa precedente già prevedeva (concedendo al lavoratore sei mesi di tempo per decidere). Quel che cambia è la logica sottostante: se prima l’accento era sulla destinazione del TFR, dal primo luglio 2026 l’attenzione si focalizza ancora di più sulla previdenza complementare, quale percorso predefinito per i nuovi assunti. Ma attenzione: tutto questo non significa che la strada sia obbligatoria.
1 Ad eccezione dei lavoratori non di prima assunzione che già aderiscono ad una forma di previdenza complementare senza TFR o che non siano ancora iscritti a previdenza complementare, per i quali il TFR resta in azienda a meno di una scelta esplicita del lavoratore per il conferimento alla previdenza complementare.
2 In precedenza il solo TFR maturando veniva destinato ai comparti garantiti.
Si può ancora scegliere come impiegare il TFR
Il lavoratore neoassunto (laddove per “neoassunto” si intende chiunque firmi per la prima volta un contratto di lavoro dipendente nel settore privato dopo il primo luglio 2026, eccezion fatta per i lavoratori domestici) ovvero il lavoratore non di prima assunzione3 che cambi datore di lavoro dopo il primo luglio mantiene piena libertà decisionale. Quel che cambia con la riforma è che da oggi in avanti i lavoratori4 avranno 60 giorni di tempo dall’assunzione per stabilire se:
- lasciare il TFR in azienda (o nel Fondo di Tesoreria INPS, nei casi previsti dalla normativa. Attenzione - Per le quote di TFR conferite al Fondo Tesoreria, non sarà più possibile destinarle alla previdenza complementare);
- scegliere un fondo pensione diverso da quello contrattuale;
- destinare il TFR maturando alla forma pensionistica prescelta.
Cambia il punto di partenza, insomma, ma non viene di certo meno la possibilità di scegliere.
3 Ci si riferisce a chi ha già lavorato come dipendente privato e avvia un nuovo rapporto di lavoro dopo il primo luglio.
4 vedi nota 1
Più flessibilità al momento della pensione
La Legge di Bilancio interviene anche sulle modalità con cui sarà possibile utilizzare il capitale accumulato. Accanto alla tradizionale rendita vitalizia, entrano in campo nuove soluzioni che possono consentire una maggior personalizzazione della fase di uscita, mediante il rimborso integrale frazionato in forma di capitale delle somme accantonate nel fondo.
Dal primo luglio 2026 si può optare per una rendita a durata definita o per prelievi liberamente determinabili. Non solo: dal 31 ottobre di quest’anno si aggiungerà una modalità di erogazione frazionata, che permetterà di programmare nel tempo il pagamento delle somme accumulate.
L’obiettivo è offrire maggiore flessibilità a chi va in pensione, adattando le prestazioni alle diverse esigenze personali e familiari.
Un aspetto particolarmente interessante riguarda la tutela del patrimonio residuo: per le nuove rendite finanziarie, il capitale non ancora erogato rimane all’interno della forma pensionistica e, in caso di decesso dell’aderente, può essere liquidato ai soggetti designati.
Una più elevata deducibilità fiscale
Le novità riguardano anche il fronte fiscale. Dal periodo d’imposta 2026, il limite annuo di deducibilità dei contributi versati ai fondi pensione sale a 5.300 euro.
Confermata, inoltre, la disciplina più favorevole prevista per i cosiddetti “neo-occupati”, ossia coloro che hanno iniziato a lavorare, per la prima volta in assoluto, a partire dal primo gennaio 2007 e che, prima di quella data, non avevano alcuna posizione contributiva aperta presso l’INPS o altre casse previdenziali obbligatorie: chi appartiene a questa categoria può beneficiare di ulteriori margini di deduzione, secondo le regole già vigenti.
Per molti lavoratori, ciò implica la possibilità di incrementare la contribuzione alla previdenza complementare con un beneficio fiscale più corposo rispetto al passato.
Nuova tassazione per alcune prestazioni
Fra le nuove forme di rendita introdotte, una prevede la possibilità di scegliere la durata dell’erogazione, purché non inferiore a cinque anni. Questa prestazione sarà soggetta a un’imposta sostitutiva del 20%, aliquota che potrà ridursi in funzione dell’anzianità di partecipazione alla previdenza complementare fino ad un’aliquota minima pari al 15%. Anche questo nell’ottica di rendere più flessibile e attrattivo il sistema.
Cosa significa per i lavoratori?
Le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 vanno ovviamente lette nel loro insieme:
- per chi è al primo contratto di lavoro, l’adesione automatica e il conferimento del TFR possono favorire la costruzione di un montante previdenziale fin dall’inizio della carriera lavorativa;
- la maggior flessibilità nelle prestazioni e l’aumento della deducibilità fiscale rendono la previdenza complementare uno strumento ancor più interessante ai fini dell’integrazione della pensione pubblica;
- è bene comunque informarsi per tempo e fin dal primo giorno di lavoro, per essere certi di compiere una scelta consapevole, in linea con il proprio profilo e con le proprie specifiche esigenze.
La scelta della destinazione del TFR e della forma pensionistica più adatta dipende infatti dalla situazione personale, dall’orizzonte temporale e dagli obiettivi individuali. Per questo è importante comprendere bene le opzioni disponibili e valutarle con attenzione: le decisioni prese oggi possono avere effetti anche molto significativi sul tenore di vita, personale e familiare, di domani.
Importante da sapere
Il presente contenuto è una comunicazione di marketing redatta da Amundi SGR S.p.A., (“Amundi”) per conto delle società del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia (“Banca”) e da queste indirizzata a un pubblico indistinto (di seguito i “Destinatari” o singolarmente il “Destinatario”) a titolo meramente informativo e/o pubblicitario/promozionale. Amundi appartiene al medesimo Gruppo al quale appartengono la Banca e e pertanto potrebbero presentarsi potenziali conflitti di interessi. Inoltre, le informazioni contenute potrebbero avere a oggetto strumenti finanziari rispetto ai quali Amundi e/o la Banca potrebbero trovarsi in una situazione di conflitto d’interesse. I contenuti della presente sezione non rappresentano in nessun caso un’offerta di acquisto o di vendita di prodotti finanziari, una raccomandazione avente a oggetto strumenti finanziari o emittenti di strumenti finanziarie non sono da intendere come ricerca in materia di investimenti o come analisi finanziaria, dal momento che, oltre a non avere i contenti, non rispetta i requisiti di indipendenza imposti per la ricerca finanziaria e non è sottoposta ad alcun divieto in ordine alla effettuazione di negoziazione prima della diffusione. Il contenuto della sezione è stato elaborata con le informazioni disponibili alla data in cui la stessa è stata redatta. Le informazioni, opinioni e stime in essa contenute sono suscettibili di variazioni in qualunque momento senza che da ciò derivi un obbligo di comunicazione e/o aggiornamento in capo ad Amundi e alla Banca. Tali informazioni, opinioni e stime si basano su informazioni di pubblico dominio, dati elaborati internamente o con il contributo di fonti esterne considerate affidabili. Amundi e la Banca non hanno verificato in maniera indipendente le informazioni tratte da fonti pubbliche o esterne e non forniscono alcuna indicazione o garanzia in merito alla loro correttezza, completezza e affidabilità. Eventuali dati riferiti a performance passate non sono un indicatore attendibile di performance attuali o future. Amundi e la Banca non confermano, assicurano o garantiscono l’idoneità a qualsiasi scopo di investimento delle informazioni contenute nella Newsletter, le quali non devono essere utilizzate come unica base per le decisioni d’investimento. Tali informazioni non intendono sostituire in alcun modo le autonome e personali valutazioni che ogni singolo Destinatario è tenuto a svolgere prima della conclusione di una qualsiasi operazione attinente a strumenti e prodotti finanziari. Il Destinatario, prima di qualunque investimento, è tenuto a prendere attenta visione della documentazione relativa allo strumento finanziario oggetto dell’operazione, la cui sussistenza è disposta dalla applicabile normativa di legge e regolamentare tempo per tempo vigente. La decisione di effettuare qualunque operazione finanziaria, presa autonomamente dal Destinatario sulla base delle informazioni contenute nella sezione, è a rischio esclusivo dello stesso. Amundi e la Banca non assumono alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti dall’uso della presente comunicazione. Il contenuto non è rivolto e non può essere consegnato a cittadini degli Stati Uniti d’America o a soggetti ivi residenti o a qualsiasi “U.S. Person” come definita nel SEC Regulation S, ai sensi del Security Act of 1933. Al Destinatario non è consentito registrare tali contenuti, in tutto o in parte, su alcun tipo di supporto, se non ad uso esclusivamente personale, né riprodurli, copiarli, pubblicarli, trasmetterli ed utilizzarli a scopo commerciale senza preventiva autorizzazione scritta


